Luca deve trasferirsi immediatamente a Londra per questioni di lavoro. Per questo si vede costretto a chiudere il contratto con la colf (che lavora da lui dal 2018 per 5 ore settimanali) senza poterle dare preavviso. Quali sono le ultime spettanze che dovrà liquidare alla lavoratrice in questo caso? Vediamolo insieme.
Colf e badanti: chiusura del contratto senza preavviso
La conclusione unilaterale di un contratto di lavoro deve esser sempre preceduta da un congruo preavviso, dato dalla parte concludente. Bisogna innanzitutto distinguere se si tratta di licenziamento (se è il datore di lavoro che decide di chiudere il contratto) o di dimissioni (ovvero è il lavoratore che pone fine al rapporto di lavoro).
È poi il CCNL del lavoro domestico che stabilisce quanti giorni prima dovrà essere avvisata l’altra parte. Il numero dei giorni varia in base all’anzianità del rapporto di lavoro e all’orario settimanale svolto. In questa tabella sono riportati i giorni dovuti.
ORARIO SETTIMANALE | ANZIANITA’
CONTRATTUALE |
PREAVVISO
DEL DATORE |
PREAVVISO
DEL LAVORATORE |
Prima del trentunesimo giorno successivo al termine di congedo di maternità |
Rapporto di lavoro
oltre le 24 ore settimanali |
Fino a 5 anni | 15 giorni | 8 giorni | 30 giorni |
Oltre 5 anni | 30 giorni | 15 giorni | 60 giorni | |
Rapporto di lavoro
fino le 24 ore settimanali |
Fino a 2 anni | 8 giorni | 8 giorni | 16 giorni |
Oltre 2 anni | 15 giorni | 15 giorni | 30 giorni |
Nel caso in cui il datore di lavoro o il lavoratore non possano dare il preavviso saranno tenuti ad indennizzare alla controparte i giorni mancanti. Quest’ultimi saranno liquidati con un importo pari alla retribuzione dell’ultimo periodo.
Lavoro domestico: ferie non godute
Se alla conclusione del contratto il lavoratore ha maturato le ferie non godute ha diritto alla loro indennità sostitutiva. In questo caso il datore di lavoro dovrà retribuire i giorni che risultano residui al termine del contratto. L’importo da corrispondere per ogni giorni di ferie sarà pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto (retribuzione minima, scatti di anzianità, vitto e alloggio, superminimo). Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie.
Nel nostro caso Luca dovrà indennizzare alla lavoratrice 15 giorni di mancato preavviso e dovrà compensare le ferie che ha maturato e di cui la lavoratrice non ha ancora goduto.
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Donatella Raggi